Il 17 giugno 2026, il Tribunale Ordinario di Grosseto – Sezione Lavoro – ha emesso la Sentenza n. 278/2026 (RG 187/2025): una pronuncia destinata a diventare precedente giurisprudenziale in Italia e in Europa. Il giudice ha stabilito che le reazioni avverse gravi e permanenti al vaccino anti‑Covid, somministrate per ragioni di servizio, sono da considerarsi infortunio sul lavoro, con diritto a rendita vitalizia INAIL.
Il caso concreto
La ricorrente è un’assistente sociale operante in Toscana, a diretto contatto con utenti fragili. Ha ricevuto due dosi di vaccino Pfizer‑BioNTech:
• Prima dose: 18 febbraio 2021
• Seconda dose: 11 marzo 2021, in orario di servizio, con autorizzazione ufficiale dell’ente
Pochi giorni dopo ha sviluppato:
• Neuropatia delle piccole fibre
• Pericardite post‑vaccinale
• Disturbo ansioso‑depressivo reattivo
• Ipoacusia e acufeni bilaterali
L’INAIL aveva inizialmente rifiutato il riconoscimento, sostenendo che la vaccinazione non era obbligatoria e quindi costituiva “rischio generico”, non lavorativo. Il tribunale ha ribaltato completamente questa interpretazione.
I punti chiave della sentenza
Causa violenta: La somministrazione del vaccino è assimilabile a causa virulenta/violenta, come riconosciuto dalla stessa Sovrintendenza Sanitaria INAIL. Il vaccino introduce un agente biologico esterno che innesca reazioni immunitarie, quindi rientra nella definizione di infortunio.
Occasione di lavoro: Non serve l’obbligo di legge. Il giudice ha applicato un’interpretazione estensiva:
• La vaccinazione era riservata prioritariamente al personale sanitario e socio‑sanitario
• Accessibile solo grazie alla qualifica lavorativa
• Effettuata in orario di servizio e agevolata dal datore di lavoro
• Finalizzata a proteggere sé stessi e gli utenti: quindi avvenuta per il lavoro, non solo “nel lavoro”
Nesso causale: La CTU medica ha confermato elevata probabilità scientifica di legame tra la seconda dose e l’insorgenza dei sintomi, per contiguità temporale e coerenza con dati internazionali.
Danno riconosciuto:
• Inabilità temporanea totale: 60 giorni
• Menomazione permanente del 20% → che dà diritto a rendita vitalizia INAIL mensile (dal 16% in poi si passa da capitale a rendita)
La decisione finale
Il Tribunale di Grosseto ha condannato l’INAIL a:
• Corrispondere la rendita vitalizia per il 20% di danno biologico, con interessi legali e rivalutazione monetaria
• Rimborsare tutte le spese legali e di perizia tecnica
• Applicare le tabelle ufficiali di indennizzo ai sensi del D.Lgs. 38/2000
Perché è rivoluzionaria?
• Estende la tutela: vale per tutto il personale sanitario, socio‑sanitario e chi opera in strutture sanitarie, anche se la vaccinazione era solo raccomandata
• Chiarisce il nesso: non serve prova assoluta, basta “elevata probabilità scientifica”
• Cambia il regime di risarcimento: da indennizzo una tantum (Legge 210/92) a rendita INAIL a vita, più sicura e vantaggiosa per il lavoratore
• Rischi per assicuratori e produttori: apre la strada a nuovi contenziosi, definendo criteri più chiari per valutare reazioni avverse da farmaci/vaccini in contesto lavorativo.
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 278/2026 – N. R.G. 00000187/2025
Deposito minuta: 17/06/2026 | Pubblicazione: 17/06/2026
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all’udienza del 17 giugno 2026, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 187 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2025, vertente
TRA
Parte_1 (C.F._1)
nata a Napoli il 21.08.1970 e residente in Grosseto, Via Francesco Redi,7 elettivamente domiciliata in Grosseto Via Piave n° 7, presso e nello studio dell’Avv. Domenico Finamore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti telematici
RICORRENTE
E
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia Corti e dall’Avv. Angela Barsantini, in virtù di mandato generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, riconoscere che a seguito dell’infortunio occorso alla signora Parte_1 il giorno 11.03.2021, alla medesima è conseguita, oltre ad un’inabilità temporanea totale di 120 giorni, una inabilità permanente intesa come menomazione all’integrità psicofisica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000;
• conseguentemente accertare e dichiarare che alla medesima, è conseguito, un grado di menomazione pari al 30% e, comunque, in percentuale minima indennizzabile (sotto il profilo del danno biologico o menomazione all’integrità psico-fisica) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
per l’effetto:
• accogliere la domanda e condannare l’CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore dell’istante delle relative indennità, in rendita o capitale, nella misura di legge e con le maggiorazioni dovute, dal dì del dovuto con interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L. n. 412/91;
• condannare l’CP_1 al pagamento delle spese, dei compensi per l’attività giudiziaria svolta, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto:
“In via principale rigettare la domanda di Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e condannare la ricorrente al pagamento delle intere spese di giudizio, o in subordine, liquidarle nella misura di cui all’art. 113 D.p.r. n.1124/1965. In subordine, nella denegata ipotesi di accertata soccombenza dell’Ente, dichiarare il difetto di legittimazione della ricorrente a percepire somme accertate di spettanza dell’Ente previdenziale che manifesta fin d’ora l’intenzione di agire in surroga a norma dell’art. 1916 cod. civ. nei confronti degli eventuali responsabili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2025, Parte_1, assistente sociale presso la sede di Grosseto di CP_1, ha esposto:
◦ (i) che nel 2021, durante la pandemia dovuta al COVID‑19, si è trovata a operare con soggetti più deboli e fragili;
◦ (ii) che come tale apparteneva a categoria riconosciuta “a rischio”;
◦ (iii) che si era sottoposta a vaccinazione anti‑Covid‑19 nel rispetto della campagna vaccinale avviata nel gennaio 2021 dalla Regione Toscana, rivolta a tutto il personale sanitario e socio‑sanitario operante in strutture sanitarie;
◦ (iv) che le era stata somministrata una prima dose di vaccino Pfizer il 18.2.2021 e una seconda dose, sempre Pfizer, l’11.3.2021;
◦ (v) che i vaccini le erano stati somministrati durante l’orario di servizio, con uscita regolarmente comunicata agli uffici amministrativi dell’Ente.
Deduceva che, in conseguenza della seconda dose, aveva subito eventi avversi con insorgenza di malessere generale e patologie che avevano determinato inabilità temporanea e postumi permanenti, accertati in sede medico‑legale.
Aveva quindi presentato domanda il 16.6.2021 all’CP_1 per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro dell’11.3.2021, ma l’Ente aveva respinto la richiesta, negando che si trattasse di rischio lavorativo e non di rischio generico. La ricorrente chiedeva dunque l’accertamento giudiziale del diritto all’indennizzo per danno biologico.
2. L’CP_1 si è costituito in giudizio richiamando gli accertamenti amministrativi e chiedendo il rigetto della domanda.
3. Ritenuta superflua l’escussione dei testi per la completezza della documentazione e la mancata contestazione dei fatti, è stata espletata la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medica. All’udienza del 17 giugno 2026 la causa è stata discussa e decisa.
4. La domanda è fondata
Il CTU dott. Persona_1, dopo aver visitato la ricorrente e analizzato tutta la documentazione, ha concluso quanto segue:
“La presente disamina medico‑legale accerta la natura delle patologie, il nesso di causalità con la vaccinazione e la sussistenza dei requisiti per la tutela infortunistica.
1. Inquadramento Diagnostico
Emerge un quadro clinico complesso insorto in stretta sequenza temporale con la vaccinazione:
• Neuropatia delle piccole fibre: diagnosticata con biopsia cutanea, causa dolore cronico, parestesie e disturbi sensitivi;
• Esiti di pericardite post‑vaccinale: riscontrata da esami cardiologici, con versamento e sintomi correlati;
• Sindrome ansioso‑depressiva reattiva: legata al cambiamento dello stato di salute;
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e acufeni: confermati da visite ORL.
2. Nesso di Causalità: Causa Violenta e Occasione di Lavoro
La somministrazione del vaccino introduce un agente biologico esterno che innesca la risposta immunitaria: è quindi assimilabile a causa violenta, secondo la dottrina medico‑legale. La letteratura scientifica conferma, seppur raramente, reazioni come neuropatie e pericarditi dopo vaccinazione anti‑Sars‑CoV‑2. La stretta contiguità temporale tra la seconda dose e l’esordio dei sintomi indica un elevato grado di probabilità scientifica del legame causale, confermato anche dalla Sovrintendenza Sanitaria INAIL.
Per quanto riguarda l’occasione di lavoro: l’Ente nega il requisito perché la vaccinazione non era obbligatoria. Questa interpretazione è troppo restrittiva: la giurisprudenza intende l’occasione di lavoro in senso ampio, comprendendo tutte le condizioni in cui si svolge l’attività.
Nel caso specifico:
• La ricorrente operava con utenti fragili, con rischio specifico di contagio;
• La vaccinazione era riservata prioritariamente al personale sanitario e socio‑sanitario;
• L’accesso era consentito solo grazie alla qualifica lavorativa;
• È stata effettuata in orario di servizio e autorizzata dall’Ente.
La vaccinazione, pur non obbligatoria, era una misura di profilassi dettata dal rischio della professione: l’evento lesivo si è verificato per il lavoro, non solo “nel lavoro”.
3. Valutazione del danno
Il quadro clinico è complesso: le patologie agiscono in sinergia, riducendo la resistenza alla fatica, la stabilità emotiva e la qualità di vita. Si stima congruo un grado di menomazione permanente del 20%.
Conclusioni:
• Le patologie sono conseguenza diretta della vaccinazione, con elevata probabilità scientifica;
• L’inabilità temporanea è di circa 60 giorni;
• Il danno permanente è pari al 20% dell’integrità psicofisica, ai sensi del D.Lgs. 38/2000.”*
5. Le risultanze della CTU sono condivisibili, complete e non contestate dalle parti.
6. Pertanto la domanda è accolta: l’CP_1 deve corrispondere la rendita per danno biologico del 20%, oltre interessi legali.
7. Le spese seguono la soccombenza: sono poste a carico del convenuto, comprese quelle della consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
• Condanna l’CP_1 a corrispondere a Parte_1 la rendita per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro dell’11 marzo 2021, nella misura del 20%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
• Condanna l’CP_1 al pagamento in favore dell’Avv. Domenico Finamore di spese e onorari, liquidati in € 2.900, oltre accessori di legge;
• Pone a carico dell’CP_1 le spese della CTU, da liquidarsi con separato decreto.
Grosseto, 17 giugno 2026
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso