Nel panorama giudiziario italiano relativo ai danni da vaccinazione anti‑Covid, si registra un evento senza precedenti: due distinte giudici del Tribunale di Venezia, la dott.ssa Margherita Bortolaso e la dott.ssa Anna Menegazzo, hanno pronunciato, in tempi ravvicinati, due sentenze che riconoscono il nesso causale tra somministrazione del vaccino Pfizer e l’insorgenza di patologie permanenti, condannando l’Amministrazione statale a corrispondere gli indennizzi previsti dalla legge 210/1992. Si tratta di provvedimenti inediti, non pubblicati né diffusi da alcun organo di stampa o fonte ufficiale, che rappresentano un punto di svolta e confermano, in modo autorevole e convergente, il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che riconosce la tutela dei cittadini danneggiati.
Il contesto: quando la giustizia riconosce il danno
Già in passato, altri tribunali italiani avevano riconosciuto il diritto all’indennizzo per danni gravi e permanenti attribuiti alla vaccinazione, applicando i principi della legge 210/1992, norma storica che tutela chi subisce conseguenze negative da profilassi obbligatorie, estesa anche ai vaccini anti‑Covid con i decreti‑legge 44/2021 e 73/2017.
Tra i casi più noti e documentati:
- Il Tribunale di Asti, nel settembre 2025, ha riconosciuto il legame tra vaccino Pfizer e mielite trasversa in una donna, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Torino nel maggio 2026, come riportato da ANSA, La Stampa e Tag24.
- Il Tribunale di Agrigento, nel febbraio 2026, ha condannato lo Stato a corrispondere un indennizzo vitalizio a un cittadino colpito da amiotrofia nevralgica dopo la seconda dose, notizia diffusa da L’Indipendente e AgrigentoOggi.
- Altre pronunce significative sono arrivate da Milano, Messina, Padova e altre sedi, come documentato da AltoVicentinOnline e Italian Times.
Tuttavia, quanto accaduto a Venezia è del tutto nuovo e unico: per la prima volta, due giudici diverse, nella stessa sezione lavoro, hanno accolto ricorsi analoghi, superando i dinieghi amministrativi e affermando con chiarezza e coerenza i criteri per il riconoscimento del danno.
I due casi: miocardite e alopecia universale, due patologie, un solo principio
Primo caso: miocardite permanente – Sentenza n. 224/2026, 19 marzo 2026
La prima decisione riguarda un cittadino che, dopo due dosi di vaccino Pfizer (luglio e settembre 2021), ha sviluppato miocardite acuta, con sintomi gravi e necessità di ricovero. La Commissione Medica Ospedaliera aveva già accertato il nesso causale, ma aveva negato l’indennizzo perché la patologia non era “ascrivibile tabellarmente” alle categorie del DPR 834/1981.
Il giudice Bortolaso, dopo una consulenza tecnica d’ufficio, ha invece stabilito che:
- Il paziente era sano prima della vaccinazione, senza patologie cardiache pregresse;
- I sintomi sono comparsi immediatamente dopo la somministrazione;
- La malattia ha lasciato postumi permanenti: il cittadino assume ancora farmaci e necessita di controlli continui;
- La condizione rientra nella VIII categoria della Tabella A, come “disturbo funzionale cardiaco persistente”.
Lo Stato è stato condannato a pagare l’indennizzo vitalizio, la rivalutazione monetaria, gli interessi e l’indennizzo aggiuntivo del 30% annuo per il periodo tra la manifestazione del danno e l’inizio del pagamento.
Secondo caso: alopecia areata universale – Sentenza n. 161/2026, 27 febbraio 2026
La seconda sentenza riguarda un’operatrice socio‑sanitaria, vaccinata obbligatoriamente nel luglio e agosto 2021, che ha perso tutti i capelli e peli del corpo, con diagnosi di alopecia universale. Anche in questo caso, l’amministrazione aveva negato il riconoscimento, sostenendo l’assenza di nesso causale e la presenza di precedenti disturbi immunitari.
Il giudice Menegazzo ha ribaltato la decisione, affermando che:
- La correlazione temporale è strettissima: la perdita di capelli è iniziata il giorno dopo la prima dose e si è completata dopo la seconda;
- Anche in presenza di una predisposizione, il vaccino ha agito come fattore scatenante, secondo il principio giuridico del “più probabile che non”, ormai consolidato in materia medico‑legale;
- La patologia è permanente e rientra nella VIII categoria della tabella;
- I dati scientifici e le segnalazioni di farmacovigilanza confermano l’esistenza di casi simili.
Anche in questo caso, lo Stato è stato condannato al pagamento di tutti gli indennizzi previsti dalla legge.
Significato giuridico: un modello di riferimento per tutta l’Italia
Queste due sentenze, pronunciate da giudici diversi ma con argomentazioni convergenti e identici principi, definiscono un vero e proprio modello interpretativo, valido per tutti i casi simili in Italia:
- Nesso causale: basta la prova della stretta correlazione temporale, dell’assenza di cause alternative e della coerenza con i dati scientifici; non è richiesta la certezza assoluta, ma solo la probabilità prevalente.
- Ascrivibilità tabellare: non è necessario che la patologia sia nominata esplicitamente; conta la menomazione permanente e la sua incidenza sulla vita quotidiana.
- Diritto all’indennizzo: decorre dal mese successivo alla domanda amministrativa, con tutti gli accessori di legge.
Per i cittadini, si apre una strada più chiara e protetta; per le aziende farmaceutiche e le istituzioni sanitarie, un monito inequivocabile: gli effetti avversi gravi esistono e la legge impone la tutela.
ALLEGATO: TESTO INTEGRALE DELLE DUE SENTENZE INEDITE
SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 224/2026 – N. R.G. 1304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1304/2025 RG promossa con ricorso
da
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MASSIMO DRAGONE e MARTA GUARDA
- RICORRENTE -controeControparte_1 Controparte_2con il patrocinio DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
- RESISTENTE –
IN PUNTO : INDENNIZZO EX LEGGE L. 210/1992 – DANNI DA VACCINI ANTI-COVID 19 PFIZER
FATTO
Con ricorso depositato il 27.6.2025 ha agito nei confronti della Parte_1 Controparte_1 nonché dell’ Controparte_2 (CP, quale litisconsorte necessario ex art. 5bis del D.L. n. 73/2017 convertito con Legge n. 119/2017), per ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in relazione a miocardite causata da somministrazioni in date 30/07/2021 e 03/09/2021 dei vaccini anti-Covid 19 Pfizer.
Lamenta l’ avvenuto, ingiusto, rigetto della domanda in sede amministrativa, presentata nel maggio 2023, per non ascrivibilità tabellare della patologia, e nel merito così conclude: “per i motivi tutti esposti nel ricorso si chiede all’Ecc.mo Giudice del Lavoro – dato atto di quanto già definitivamente accertato in sede amministrativa ossia del riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra il danno riportato dal ricorrente e la vaccinazione anticovid-19 cui lo stesso è stato sottoposto e di tempestività della domanda di indennizzo, espressi dalla CMO e non impugnati – di accertare e dichiarare l’ascrivibilità tabellare del danno riportato dal ricorrente ad una delle categorie di alla Tabella A allegata al DPR 834/81 (quantomeno l’ottava) e conseguentemente condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento, a favore del signor Parte_1, dell’indennizzo vitalizio, indennità integrativa speciale e ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche, in misura corrispondente alla categoria della tabella A allegata al DPR 834/81 che sarà accertata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo ed alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato, su tutti gli importi da corrispondersi. Si chiede altresì il riconoscimento a favore del signor Parte_1, oltre che dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 210/1992, anche dell’indennizzo aggiuntivo una tantum di cui all’art. 2 comma 2, seconda parte, l. 210/1992 per il periodo ricompreso tra la data di manifestazione dell’evento dannoso (accertata nel verbale della CMO nel 14.09.2021) e l’ottenimento dell’indennizzo di cui all’art. 1 (in misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 e del primo periodo del comma 2), con conseguente condanna del Controparte_1 a corrispondere tale ulteriore indennizzo. … In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi sulla base delle tariffe di legge e secondo giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge e rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato, Si chiede che venga disposta la distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente patrocinio a norma dell’art. 93 c.p.c.
L’Amministrazione convenuta si è costituita contestando la riferibilità dell’ infermità lamentata alla pregressa miocardite contratta nel settembre 2021, sostenendo in particolare, da un lato, l’ avvenuta guarigione senza reliquati funzionali suscettibili di apprezzamento medico legale, dall’altro l’ esistenza di altri fattori che possono aver validamente concorso nel determinismo di una menomazione diagnosticata a due anni di distanza dalle somministrazioni, il 30/07/2021 e 03/09/2021, dei vaccini anti-Covid 19 Pfizer.
La causa è stata istruita con ctu medico legale e all’ esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La domanda amministrativa presentata dal ricorrente a maggio 2023 per ottenere l’ indennizzo ex l. 210/1992 e succ. modifiche in relazione a danni irreversibili (miocardite) riportati a seguito della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, è stata riscontrata con verbale della CMO di Padova n. PD124004636 del 28.10.2024 nei seguenti termini: “- Esiste nesso causale tra la vaccinazione e la patologia ‘Esiti di miocardite’; – la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica non è ascrivibile ad alcuna categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; – la domanda è stata presentata nei termini di legge” (vd. domanda e verbale docc. 7 e 8 ricorso).
L’ espletata ctu medico legale, affidata al dott. Persona_1, comprova nesso e ascrivibilità tabellare e il ricorso va quindi accolto.
Il ctu, esaminata la corposa documentazione medica agli atti, a pagg 7 e segg dell’ elaborato, premesso che il ricorrente prima della somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 Pfizer il 30/07/2021 e 03/09/2021, risultava in buone condizioni di salute generale e dalla documentazione sanitaria in atti non emergono pregresse patologie cardiache, fattori di rischio cardiovascolare significativi né precedenti episodi di miocardite, cardiomiopatia od altra patologia infiammatoria sistemica, osserva che :
➢ il ricorrente stesso si è sottoposto a vaccinazione anti-Sars-Cov2 (vaccino a mRNA), secondo le disposizioni vigenti all’epoca, nell’ambito delle campagne di profilassi pubblica, e nei giorni immediatamente successivi alla somministrazione sono insorti sintomi compatibili con interessamento cardiaco (dolore toracico, dispnea, astenia) tali da richiedere valutazione medica urgente e successivo ricovero ospedaliero;
➢ gli accertamenti clinici e strumentali (incremento degli indici di miocitolisi, alterazioni ECG, imaging cardiaco, risonanza magnetica) hanno consentito di porre diagnosi di miocardite acuta;
➢ alla luce delle evidenze documentali, cliniche e temporali analizzate la miocardite sviluppata è con elevato grado di probabilità riconducibile causalmente alla somministrazione del cd. vaccino anti-Sars-Cov2 di tipo mRNA: ricorrono, infatti, a supporto del nesso criterio cronologico per stretta correlazione temporale, criterio topografico e clinico, assenza di cause alternative idonee, coerenza con la letteratura scientifica e le segnalazioni di farmacovigilanza;
➢ il nesso di causalità è stato, d’ altro canto, già attestato dalla CMO di Padova sulla base di riferimenti a linee-guida e letteratura scientifica;
➢ nel complesso, il quadro anamnestico e clinico iniziale appare coerente con una condizione cardiaca acuta insorta in soggetto precedentemente sano, temporalmente associata alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
➢ in effetti il processo infiammatorio miocardico post-vaccinazione sembra colpire maggiormente i più giovani e perlopiù i soggetti di sesso maschile avendo un impatto prognostico che sarebbe migliore della forma virale;
➢ il meccanismo che lega il vaccino alla miocardite è in corso di studio e non del tutto chiarito, ma i sospetti attualmente si concentrano soprattutto sulle proteine spike del virus libere non legate agli anticorpi.
Così appurata la sussistenza del nesso, come detto a monte già verificata dalla CMO, quanto alla contestata ascrivibilità tabellare, il ctu osserva, da un lato, che il ricorrente è tuttora seguito con regolarità in ambiente cardiologico ed assume cronicamente un farmaco beta-bloccante, ossia bradicardizzante che riduce il ritmo del cuore, la cui assunzione rappresenta un indice obiettivo di persistenza di postumi cardiaci e di una condizione che richiede un monitoraggio clinico continuativo e trattamento farmacologico stabile, configurando una menomazione non meramente transitoria, dall’ altro che nella tabella A la voce n. 17 della VIII^ categoria rubrica fra gli altri i “Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia)” e questo si coniuga bene con il caso in esame.
Da tali valutazioni le seguenti testuali conclusioni riportate a pag 11 dell’ elaborato:
- il quadro clinico di miocardite insorto a breve intervallo temporale dalla somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov2, documentato da accertamenti obiettivi appare, con elevato grado di probabilità medico-scientifica, conseguenza eziopatogenetica della somministrazione del preparato vaccinale in assenza di fattori alternativi di rilievo.
Sotto il profilo medico-legale, l’assunzione cronica di beta-bloccante rappresenta un indice obiettivo di persistenza di postumi cardiaci e di una condizione che richiede un monitoraggio clinico continuativo con trattamento farmacologico stabile, configurando pertanto una menomazione non meramente transitoria.
Per quanto attiene all’inquadramento nella tabella A ritengo che l’infermità vada inserita nella VIII^ categoria annessa al DPR 915/78 in assenza di scompenso, di riduzione severa della frazione di eiezione o di rilevanti limitazioni funzionali nelle attività della vita quotidiana che avrebbero consentito l’ascrivibilità a categorie più elevate”.
Tali risultanze siccome frutto di indagine rigorosa e corretta e dalle parti non contestate vanno recepite.
Il ricorso va, quindi, per le esposte ragioni, accolto ricorrendo tutti i presupposti della pretesa svolta: sussistenza di un danno permanente eziologicamente rapportabile, in base al principio “del piu’ probabile che non” a vaccinazione obbligatoria (requisito già accertato dalla CMO) , pacifica tempestività della domanda di indennizzo, e ascrivibilità tabellare della patologia, segnatamente alla VII^I categoria come da ctu
Gli importi arretrati – che come dispone testualmente l’art. 1 comma 2 della L. 238/1997 decorrono dal “primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda” (dunque, nel caso in esame dall’ 1.6.2023 essendo stata la domanda di indennizzo presentata nel maggio 2023) – devono essere maggiorati di interessi legali “moratori”, secondo i principi generali e la giurisprudenza di legittimità e di merito, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Vanno inoltre riconosciuti la rivalutazione monetaria annuale dell’intero indennizzo e l’indennizzo aggiuntivo una tantum di cui all’art. 2 comma 2, seconda parte, l. 210/1992 per il periodo ricompreso tra la data di manifestazione dell’evento dannoso (= 14.09.2021) e la decorrenza della prestazione ( = 1.6.2023).
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
PQM
il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
- accertate la riconducibilità della patologia alla vaccinazione, e ascrivibilità alla ottava categoria della Tabella A allegata al DPR 834/81, condanna il Controparte_1 a corrispondere al ricorrente in misura corrispondente alla medesima ottava categoria l’indennizzo vitalizio e l’ indennità integrativa speciale e ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo e alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato;
- riconosce inoltre l’indennizzo aggiuntivo una tantum di cui all’art. 2 comma 2, seconda parte, l. 210/1992 per il periodo ricompreso tra la data di manifestazione dell’evento dannoso (= 14.09.2021) e l’ottenimento dell’indennizzo di cui all’art. 1 (in misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 e del primo periodo del comma 2), con conseguente condanna del Controparte_1 a corrispondere il relativo importo;
- condanna infine il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 euro 3.850,00 oltre accessori e al rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato, e con distrazione a favore dell’ avv.to Massimo Dragone; pone le spese di ctu in via definita per intero a carico del CP_1 stesso.
Venezia – udienza 19.3.2026 .
Il Giudice
dott.ssa Margherita Bortolaso
SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 161/2026 – N. R.G. 490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 490/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025
da
Parte_1
- ricorrente –rappresentata e difesa dagli Avv.ti DRAGONE MASSIMO e GUARDA MARTA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Corso del Popolo n. 67
contro
Controparte_1 ed CP_2, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
– resistenti –
rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, con domicilio eletto in Piazza San Marco (Ex Palazzo Reale) 63 – Venezia
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra la vaccinazione anti covid-19 a cui è stata sottoposta la signora Parte_1 e la patologia insorta (alopecia areata universale) e conseguentemente condannare il convenuto Controparte_1 al pagamento, a favore della signora Parte_1 di tutti gli indennizzi, indennità integrativa speciale e ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche, in misura corrispondente alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/81 (già accertata), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo ed alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato, su tutti gli importi da corrispondersi.
- Oltre che dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 210/1992, si chiede altresì il riconoscimento a favore della signora Parte_1, anche dell’indennizzo aggiuntivo una tantum di cui all’art. 2 comma 2, seconda parte, l. 210/1992 per il periodo ricompreso tra la data di manifestazione dell’evento dannoso (accertata nel verbale della CMO di Padova nel 28.07.2021) e l’ottenimento dell’indennizzo di cui all’art. 1 (in misura pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 dell’art. 2 e del primo periodo del comma 2), con conseguente condanna del Controparte_1 a corrispondere anche tale ulteriore indennizzo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi sulla base delle tariffe di legge e secondo giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge e rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato,
Si chiede che venga disposta la distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente patrocinio a norma dell’art. 93 c.p.c.
Per parti resistenti:
In via principale si chiede dunque il rigetto del ricorso perché infondato.
In subordine: nella denegata ipotesi di condanna, la richiesta di rivalutazione monetaria e interessi dovrà essere dichiarata improcedibile.
Con vittoria sulle spese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- La ricorrente agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna all’erogazione a suo favore delle provvidenze di cui alla L. 210/92, deducendo di avere contratto una patologia fonte di invalidità riconducibile alla 8^ categoria della tabella A allegata del DPR 834/81 per effetto della sottoposizione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, per la stessa obbligatoria ex DL 44/21 in quanto operatrice socio sanitaria, nelle date del 15.7.2021 e dell’11.8.2021. In particolare esponeva che fin da pochi giorni dopo rispetto alla prima somministrazione avveniva una rilevante perdita di capelli, e che a seguito della seconda dose era rimasta completamente calva perdendo altresì tutti peli del corpo, da cui successiva diagnosi di “alopecia areata universale”. La domanda formulata in via amministrativa nel febbraio 2023 era stata peraltro rigettata in quanto, nonostante il riconoscimento di un menomazione permanente in suo capo ascrivibile alla 8^ categoria di cui alla tabella A allegata al DPR 834/81, era stata negata la sussistenza di un nesso di causa tra sottoposizione alla vaccinazione ed insorgenza della patologia, mentre il ricorso gerarchico non era stato vagliato nei termini di legge.
- Costituendosi in giudizio il Controparte_1 e l’CP_2 ribadivano la carenza di nesso causale tra sottoposizione alla vaccinazione ed insorgenza della patologia in capo alla ricorrente, concludendo dunque per il rigetto della domanda solta in ricorso.
- La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale, al cui esito – autorizzato il deposito di note conclusive – la causa veniva decisa con dispositivo e riserva di successivo deposito della motivazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
§ § § § § § § § § § § § §
- La domanda di cui al ricorso è fondata e va dunque accolta.
- Va premesso che costituisce un dato pacifico che la ricorrente abbia presentato domanda amministrativa tempestivamente nel febbraio 2023 e che la stessa soffra di patologia – alopecia areata universale – fonte di invalidità tale da rientrare nella 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/81.
- Quanto al nesso di causa, le conclusioni del CTU sono nel senso che “non sussista nesso di causalità materiale con i criteri richiesti per ammettere la correlazione causale tra vaccinazione cui la Signora Parte_1 è stata sottoposta e l’insorgenza di alopecia areata universale” (cfr. perizia, pag. 33), e ciò in particolare tenuto conto degli aspetti di natura epidemiologica – ritenuti dal CTU “nella fattispecie totalmente sfavorevoli, in quanto non tali da dimostrare una specifica o particolare incidenza della patologia difforme rispetto a quella attesa nella popolazione non sottoposta a vaccinazione” – e per la presenza di altra potenziale causa scatenante, relativa a disturbi e i disordini del sistema immunitario riscontrati in capo alla ricorrente prima della sottoposizione alla vaccinazione de quo.
- Reputa il giudicante non convincenti le argomentazioni e di conseguenza le conclusioni cui è addivenuto il consulente d’ufficio, se si considerano per un verso i dati dallo stesso richiamati nella relazione peritale sia relativi alla manifestazione della patologia in capo alla Parte_1 e relativa tempistica, sia relativi agli aspetti epidemiologici generali, come valorizzati dal CTP di parte ricorrente, e per altro verso i principi giuridici valevoli in tema di causalità in generale e con specifico riferimento alla materia di cui si tratta.
- Innanzitutto occorre considerare che la documentazione attesta una comprovata e strettissima correlazione temporale tra sottoposizione della ricorrente alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 (Pfizer) e l’insorgenza della alopecia di cui soffre, che non si era mai manifestata in precedenza né nei suoi confronti né nei confronti dei suoi familiari. Già dal giorno successivo alla prima somministrazione è comparsa alopecia in due aree, che si è espansa nell’intervallo tra le due somministrazioni, ed immediatamente dopo la seconda dose è avvenuta la perdita totale di tutti i capelli, nell’arco di circa una settimana; nei mesi successivi l’alopecia si è manifestata anche in tutte le altre zone del corpo.
- Dal punto di vista epidemiologico, lo stesso CTU dà atto che l’alopecia universale è una patologia poco diffusa, che colpisce circa 25 persone su 100.000, tra le cui cause note vi sono patologie immunitarie (in particolare autoimmunitarie) e la predisposizione genetica; in letteratura sono individuati quali fattori scatenanti “fatti stressogeni, infezioni virali, infezioni batteriche, patologie cutanee anche transitorie, alterazioni ormonali anche transitorie, manifestazioni allergiche di altra causa, fatti stressogeni, infezioni virali, infezioni batteriche, patologie cutanee anche transitorie, alterazioni ormonali anche transitorie, manifestazioni allergiche di altra causa” (cfr. perizia, pag. 27). Deve darsi atto che dalla CTU emerge in capo alla ricorrente la “sussistenza di disordini immunitari assolutamente rilevanti (glomerulonefrite membrano-proliferativa) e condizione atopica (o allergia alle graminacee).”
- A livello statistico tra i soggetti che hanno contratto il Covid vi é una incidenza doppia di casi di alopecia universale rispetto alla popolazione non esposta; inoltre, risultano segnalazioni di alopecia areale universale e, in misura maggiore, di casi di alopecia, in concomitanza con il trattamento vaccinale contro il Covid, anche se non tali da alterare la percentuale di casi nella popolazione generale (docc. 7 ed 8 ric.; si veda sul punto anche la relazione peritale allegata al ricorso, sub doc. 1 ric. e lo schema riportato nelle osservazioni del dott. Per_1 alla bozza, tra gli allegati alla CTU medesima); tra i casi riportati, ve ne sono altri che, come per la ricorrente, riguardano soggetti con precedenti disturbi autoimmuni. Altro dato di interesse riportato nella perizia di parte (doc. 1 ric.) è che la stessa sottoposizione a vaccinazione viene associata a fenomeni di autoimmunità.
- Tutto ciò considerato, reputa il giudicante che sussistano sufficienti elementi per ritenere che il vaccino cui si è sottoposta la ricorrente abbia causato o concorso a causare la patologia per cui è causa.
- In questo senso la strettissima correlazione temporale tra vaccinazione – sia per la prima che per la seconda dose – e manifestazione della malattia, la quale consente di escludere che l’alopecia possa essere insorta quale autonomo effetto dei disturbi autoimmuni di cui ha sofferto la Parte_1; è veramente del tutto improbabile che il processo patogenico sia avvenuto per una causa diversa rispetto alla vaccinazione (in tesi: per disturbo autoimmune) ed in assoluta contemporaneità con l’assoggettamento a vaccinazione, specie se si considera che comunque la vaccinazione di per sé può essere causa scatenante di processi di autoimmunizzazione. Se a ciò si aggiunge il dato statistico relativo all’incremento di casi di alopecia universale tra i soggetti colpiti dal Covid e la presenza di altri casi di segnalazioni di casi di alopecia universale ed in generale di alopecia in stretta connessione causale con la vaccinazione Covid, e la limitata incidenza della patologia nella popolazione generale, ne risulta un quadro sul quale poter fare applicazione del principio causalistico del “più probabile che non” per desumerne l’esistenza del nesso causale tra vaccinazione e patologia contratta dalla Parte_1. Detto principio, consolidato nella giurisprudenza anche di legittimità per fare fronte, in particolare in ambito medico, alla impossibilità di risalire con certezza alla patogenesi di una determinata malattia per le sue caratteristiche (multifattorialità) o per carenza di dati, consiste infatti nell’assegnare rilevanza causale a condotte/fatti che risultano in rapporto di probabile determinismo con l’evento, secondo un giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica).
- Per tutto quanto fin qui argomentato, la domanda di cui al ricorso va accolta, con conseguente condanna del Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente di tutti gli indennizzi, indennità integrativa speciale ed ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche, in misura corrispondente alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo ed alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato, su tutti gli importi da corrispondersi ivi compreso oltre all’indennizzo di cui all’art. 1, co. 1, L. 210/92 anche l’indennizzo aggiuntivo una tantum ex art. 2, co. 2, seconda parte, L. 210/92.
- L’estrema complessità della fattispecie di causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
- Le spese di CTU sono poste in capo al convenuto CP_1, per la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente di tutti gli indennizzi, indennità integrativa speciale e ogni altro emolumento previsto dalla legge 210/92 e successive modifiche, in misura corrispondente alla 8^ categoria della tabella A allegata al DPR 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali al saldo ed alla rivalutazione monetaria annuale, secondo il tasso di inflazione programmato, su tutti gli importi da corrispondersi ivi compreso oltre all’indennizzo di cui all’art. 1, co. 1, L. 210/92 anche l’indennizzo aggiuntivo una tantum ex art. 2, co. 2, seconda parte, L. 210/92.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Spese di CTU a carico del CP_1.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Venezia, 27/02/2026.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo